L’art. 34, comma 4 del D.M. 150/2023, entrato in vigore in data 15.11.2023, con abrogazione del D.M. 180/2010, prevede che ai fini della corresponsione delle spese di avvio e delle indennità di mediazione, nonché della successiva indennità dovuta oltre il primo incontro, in ipotesi di successo della mediazione, quando più soggetti rappresentano un “unico centro di interessi” vengono considerati come un’unica parte dal responsabile dell’organismo.
Si configura un unico centro di interessi laddove le parti siano portatrici di un interesse giuridico sostanziale astrattamente unitario tale che, rispetto all’oggetto dedotto in mediazione, non possa configurarsi una situazione di conflitto, anche solo potenziale, tra le parti medesime.
Più precisamente viene definito unico centro di interessi l’insieme di soggetti legittimati a proporre una domanda o a contraddirla allo stesso come un’unica parte in assenza di interessi confliggenti in ordine alla contitolarità di un diritto unitario ed inscindibile sul piano sostanziale.
Il requisito della necessaria assenza di conflitto di interesse, che deve sussistere in astratto, viene inteso nel senso che, in una determinata controversia avente il medesimo oggetto della mediazione, i soggetti che intendono di istituire un unico centro di interessi devono essere portatori di un interesse giuridico che non può essere scisso e non potrà mai portarli ad assumere, fra loro, posizioni contrapposte.
Ai fini dell’individuazione di un unico centro di interessi non rilevano necessariamente:
- l’identità o l’analogia della posizione assunta all’interno della procedura di mediazione assumendo una posizione unitaria;
- la contitolarità di un mero interesse;
- il fatto che le parti abbiano presentato domanda / risposta unica alla mediazione;
- il fatto che siano rappresentate e/o assistite da un unico Avvocato.
Risultando per contro necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale in capo ai soggetti che intendano costituirsi parte, priva di interessi confliggenti.
Dottrina e Giurisprudenza ritengono che costituiscano, invece, singoli e distinti centri di interesse:
- ciascun erede in caso di divisione ereditaria; l’unica eccezione si ravvisa nell’ipotesi in cui uno dei coeredi sia premorto e subentrino allo stesso, per rappresentazione, due o più suoi eredi: in tal caso il centro di interesse cui fare riferimento è quello originario del coerede defunto e rimane unico anche in ipotesi di coeredi del coerede;
- i singoli comunisti nello scioglimento della comunione;
- i creditori ed i debitori solidali o parziali;
- il debitore principale ed il/i fideiussore/i.
La sussistenza di un unico centro di interesse in presenza di più parti istanti o più parti chiamate deve essere specificamente dichiarata attraverso apposita dichiarazione allegata alla domanda di mediazione o all’istanza di adesione e/o da indicarsi nel verbale di primo incontro.
Qualora all’esito degli incontri di mediazione e del procedimento sulla base della sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati, il numero di centri di interesse dovesse essere modificato rispetto a quanto dichiarato in sede di deposito della domanda di mediazione o dell’adesione, o qualora non venga raggiunto un accordo fra le parti al riguardo, il mediatore lo segnalerà prontamente all’Organismo affinché provveda a determinarlo.
Ai sensi dell’art. 12.1 del Regolamento di questo Organismo:
“In caso di conciliazione o di prosecuzione ad incontri successivi al primo, ai sensi dell’art. 34 DM 150/2023 le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le ulteriori spese di mediazione.”
Ciascun partecipante al procedimento di mediazione è considerata autonomo centro di interesse e, in quanto tale, obbligata al pagamento degli importi dovuti per le causali e con le modalità stabilite dalla Legge in vigore e dal presente Regolamento.
Il Responsabile dell’Organismo non considera come unico centro di interessi due o più parti, istanti o aderenti, che siano assistiti dal medesimo difensore, salvo che i medesimi, sia se parti istanti, sia se parti aderenti, non abbiano interessi giuridici in conflitto nella lite avente il medesimo oggetto della procedura di mediazione, e/o che i rispettivi interessi giuridici non possano essere scissi.