Competenza territoriale nella mediazione e articolazione territoriale dell’Organismo Equa Libra

Alla luce della normativa vigente in materia di mediazione civile e commerciale, si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla competenza territoriale degli organismi di mediazione e all’articolazione territoriale di Equa Libra.

L’art. 4, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 stabilisce che la domanda di mediazione debba essere presentata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Il successivo D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, nel disciplinare l’organizzazione e il funzionamento degli organismi di mediazione, ha ulteriormente precisato il concetto di “sede” dell’organismo.

La normativa prevede che ogni organismo debba disporre di una sede legale, ma consente altresì l’istituzione di sedi operative ulteriori, anche in località diverse dalla sede legale. Tali sedi possono essere attivate direttamente dall’organismo oppure tramite convenzioni con altri organismi, purché regolarmente comunicate al Responsabile del Registro e iscritte presso il Ministero della Giustizia. Le sedi operative e le sedi in convenzione, una volta correttamente istituite e registrate, sono a tutti gli effetti sedi dell’organismo e ne legittimano l’operatività nel relativo ambito territoriale.

Ne consegue che la domanda di mediazione può essere validamente incardinata presso qualsiasi sede dell’organismo, sia essa sede legale, sede operativa o sede attivata in convenzione, purché coerente con i criteri di competenza territoriale previsti dalla legge.

In tale contesto si inserisce l’organizzazione territoriale di Equa Libra, organismo di mediazione ed ente di formazione regolarmente iscritto nei registri del Ministero della Giustizia, che opera attraverso una struttura articolata su tutto il territorio nazionale. Accanto alla sede legale e amministrativa, Equa Libra dispone infatti di una rete di sedi operative e sedi convenzionate distribuite in numerose città italiane, regolarmente comunicate e iscritte nel registro ministeriale.

Questa articolazione territoriale consente di garantire la piena conformità ai requisiti di competenza territoriale previsti dalla normativa e, al contempo, di offrire a professionisti, imprese e cittadini la possibilità di individuare una sede idonea in funzione del foro competente.

Si precisa infine che la modalità di svolgimento della procedura (in presenza, da remoto o in forma mista), disciplinata dagli artt. 8, 8-bis e 8-ter del D.lgs. 28/2010, attiene esclusivamente all’organizzazione operativa della mediazione e non incide sulla competenza territoriale dell’organismo.