Credito d’imposta nella mediazione: modalità, termini e importi riconoscibili

Si forniscono alcune indicazioni operative in merito al credito d’imposta previsto per le procedure di mediazione civile e commerciale, con particolare riferimento ai termini, alle modalità di richiesta e agli importi riconoscibili.

Con riferimento alle procedure di mediazione concluse nell’anno in corso, comprese quelle ancora pendenti o di nuova instaurazione che si concluderanno con verbale di accordo o mancato accordo entro il 31 dicembre, le parti interessate possono presentare domanda di riconoscimento del credito d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo.

La presentazione della domanda costituisce un adempimento esclusivo della parte interessata: l’organismo di mediazione non può sostituirsi al richiedente nella procedura di inoltro.


Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata accedendo alla piattaforma del Ministero della Giustizia all’indirizzo:
https://lsg.giustizia.it

L’accesso è consentito esclusivamente tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS di livello almeno 2).

Qualora lo stesso soggetto debba richiedere il riconoscimento di più crediti d’imposta, è tenuto a presentare un’unica domanda annuale cumulativa, con l’indicazione analitica di ciascuna procedura di mediazione.

I limiti massimi annuali sono così determinati:

  • persone fisiche: € 2.400
  • persone giuridiche e imprese: € 24.000

Dati e documenti richiesti dalla piattaforma ministeriale

In sede di compilazione della domanda vengono richiesti:

  • dati identificativi della procedura, tra cui numero di iscrizione dell’organismo, data di avvio, valore della lite, materia, esito della mediazione e data di chiusura;
  • fatture relative alle indennità di mediazione e ai compensi professionali dell’avvocato;
  • estremi dei pagamenti effettuati, precisando che sono ammessi esclusivamente pagamenti tracciabili (bonifico, carta, strumenti elettronici); i pagamenti in contanti non sono validi ai fini del riconoscimento del credito;
  • in caso di mediazione demandata dal giudice, devono essere indicati anche il numero di ruolo della causa, la data dell’ordinanza che ha disposto la mediazione, la data di estinzione del giudizio e gli estremi del pagamento del contributo unificato.

Il Ministero della Giustizia comunica l’importo riconosciuto entro il 30 aprile dell’anno di presentazione della domanda.
Il credito d’imposta deve essere successivamente utilizzato in compensazione tramite modello F24 ed indicato nella dichiarazione dei redditi.


Supporto documentale fornito da Equa Libra

Le parti possono richiedere alla segreteria di Equa Libra un documento riepilogativo della procedura, contenente il dettaglio delle somme versate e tutti i dati utili alla corretta compilazione della domanda sulla piattaforma ministeriale.


Tipologie di credito d’imposta riconoscibili

Mediazioni volontarie

  • Credito commisurato alle indennità versate all’organismo (spese di avvio e spese di mediazione):
    • fino a € 600 in caso di accordo
    • fino a € 300 in caso di mancato accordo

Mediazioni obbligatorie ex art. 5, comma 1, D.lgs. 28/2010

  • Credito sulle indennità versate all’organismo:
    • fino a € 600 in caso di accordo
    • fino a € 300 in caso di mancato accordo
  • Credito sul compenso dell’avvocato, nei limiti dei parametri forensi:
    • fino a € 600 in caso di accordo
    • fino a € 300 in caso di mancato accordo

Il credito complessivo è cumulabile fino a un massimo di € 600 per singola procedura.

Mediazione demandata dal giudice ex art. 5-quater D.lgs. 28/2010

  • Credito sulle indennità versate all’organismo:
    • fino a € 600 in caso di accordo
    • fino a € 300 in caso di mancato accordo
  • Credito sul compenso dell’avvocato:
    • fino a € 600 in caso di accordo
    • fino a € 300 in caso di mancato accordo
  • Ulteriore credito sul contributo unificato versato, in caso di estinzione del giudizio per conciliazione, fino a € 518

Anche in questo caso, il credito complessivo resta limitato a € 600 per ciascuna procedura, fatti salvi i limiti annuali complessivi.